Art. 1.
(Utili reinvestiti)

      1. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano alle imprese turistiche anche per gli investimenti ivi previsti realizzati nei periodi d'imposta 2006 e 2007.
      2. In deroga a quanto stabilito al comma 4 del citato articolo 4 della legge n. 383 del 2004, per le imprese turistiche che hanno conseguito nell'anno 2005 un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni di euro, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tale caso non si tiene conto della spesa eccedente 2,5 milioni di euro.